Il reato di "atti persecutori", introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 612-bis c.p., laddove non sia intervenuta una sentenza penale
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La Corte costituzionale dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612-bis c.p. sul presupposto che la verifica del
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Il reato di "atti persecutori", previsto dall'art. 612-bis c.p. (c.d. "stalking"), è prevalentemente interpretato come reato d'evento. Tuttavia, i
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intende effettuare una ricognizione della giurisprudenza sul delitto di atti persecutori, usualmente definito come "stalking", di cui all'art. 612-bis
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"stalking", con particolare riferimento alla reiterazione delle condotte persecutori e e agli eventi alternativi previsti dall'art. 612-bis c.p
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