L'articolo contiene una ricognizione circa il diritto del mittente di disporre delle merci ("ius variandi"), modificando unilateralmente il contenuto
di definizione dell'autonomia degli enti locali, fino a consentirgli di delineare unilateralmente la quantità e la qualità delle competenze da
di consensualità, che non lasciano spazio al potere di una delle parti di sciogliersi dal contratto per la invalidità, unilateralmente accertata
ripristinabile unilateralmente il risolto rapporto contrattuale.