dell'anno, sarebbero venuti meno sia la predeterminazione di tali periodi, sia il rinvio alla contrattazione collettiva. L'A. critica la posizione del
due distinti e differenti profili: a) l'esigenza della predeterminazione normativa del termine di ''compiuta giacenza'' in caso di temporanea assenza
criterio quantitativo, con predeterminazione di limiti ponderali per tipo di sostanza, e concludono in senso positivo, sebbene individuando il punto di