specifici obblighi di informazione a carico del professionista e prevedono un particolare regime per lo "ius poenitendi" del consumatore. Benché la
imposto". c) Regole di informazione, "jus poenitendi" e ponderatezza del consenso. La valutazione delle regole sull'informazione del pari necessita di
lo scioglimento anticipato del rapporto per volontà del cliente non può essere assimilato allo ''ius poenitendi'' riconosciuto dall'art. 30 comma 4
''Jus poenitendi'' ex art. 30 comma 6 T.U.F. e altri rimedi esperibili nella prestazione di servizi di investimento resa fuori sede