, infatti, si sarebbe dovuto affermare la responsabilità colposa del sanitario solo a fronte di un'esigenza particolarmente evidente di discostarsi
colpa penale, preferibile a quello dell' agente modello, dal quale il giudice difficilmente potrà discostarsi. Alla maldestra formulazione dell'art. 3
necessario che la necessità di discostarsi da queste sia evidente, ovvero che la colpa dell'operatore sia grave. La nuova disposizione non definisce il