dell'art, 48, provv. Isvap 6.12.2011, n. 2946 che, al fine di scongiurare le situazioni di conflitto d'interessi, fissa il divieto per gli intermediari
intendersi senz'altro sottoposta a prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.). Secondo un autorevole orientamento dottrinale, però, imprescrittibile
assoggettato al termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.