giuridico". c) Responsabilità contrattuale. La responsabilità che consegue, ex art. 1218 c.c., alla violazione di unobbligazione, qualunque ne sia la fonte
dell'allievo. c) Distribuzione dell'onere della prova. La Suprema Corte ha ritenuto applicabile il regime probatorio previsto dalla norma dell'art. 1218
giudizio per la risoluzione ed il risarcimento dei danni (artt. 1218, 1256 e 1455 c.c.). Per la Corte, invero, la norma in esame non deroga affatto alla
ragione del contatto sociale, decisamente prossima a quella richiesta dall'art, 1218 c.c., non essendo sufficiente la dimostrazione di aver diligentemente e
contrattuale, comporta l'applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., in forza del quale è onere della scuola provare che le