l'addebito di imperizia, chiamando così il medico a rispondere solo a titolo di colpa grave. Viene peraltro ribadito che tale limitazione di responsabilità
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Linee guida e imperizia "lieve" del medico dopo la l. 189/2012: i primi orientamenti della Cassazione
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delimita con chiarezza l'ambito di operatività della nuova disposizione ai soli casi di imperizia, in virtù del legame ontologico tra linee guida e regole
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