giuridico". c) Responsabilità contrattuale. La responsabilità che consegue, ex art. 1218 c.c., alla violazione di unobbligazione, qualunque ne sia la fonte
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dell'allievo. c) Distribuzione dell'onere della prova. La Suprema Corte ha ritenuto applicabile il regime probatorio previsto dalla norma dell'art. 1218
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giudizio per la risoluzione ed il risarcimento dei danni (artt. 1218, 1256 e 1455 c.c.). Per la Corte, invero, la norma in esame non deroga affatto alla
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ragione del contatto sociale, decisamente prossima a quella richiesta dall'art, 1218 c.c., non essendo sufficiente la dimostrazione di aver diligentemente e
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contrattuale, comporta l'applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., in forza del quale è onere della scuola provare che le
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