opzioni metodologiche per la sua tecnica di quantificazione (tra le quali spicca l'esplicito accoglimento del c.d. "exit value"), dall'altro
monitoring board. In particolare, l'art. 2381 c.c. ben delinea i doveri di monitoraggio spettanti agli amministratori non esecutivi tra cui spicca il
contenutistico, invece, spicca il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, in verità già noto al panorama europeo, al quale è affiancata la