Il codice dei contratti pubblici, d.lg. n. 163/2006, da tempo prevedeva il contratto di locazione finanziaria. Con il d.l. n. 1/2012, convertito in l
del titolo V che prevedeva all'art. 114, 3 comma, Cost., la scelta della sede della Capitale d'Italia e la riserva di legge statale per la disciplina
dall'art. 68 c. comm. 1882, con l'unica sostanziale differenza che quest'ultimo non prevedeva alcun limite temporale per il ricorso alla vendita
unico degli enti locali che prevedeva la possibilità di istituire società delle reti di proprietà degli enti locali. In questo modo, però, viene meno un
. Il doganiere si rifiutò di alleviarne il dazio fiscale secondo quanto prescritto dalla legge americana, che prevedeva una minorazione per i beni
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