necessaria una specifica disciplina transitoria in quanto i fatti pregressi sono comunque perseguibili in via amministrativa. Quale che sia la
delle nuove disposizioni "ove più favorevoli" anche ai fatti pregressi, ha impresso alla disposizione una ancor più marcata natura sanzionatoria
eventuali comportamenti pregressi inconferenti rispetto alle disposizioni attuative non si applica alcuna sanzione.
Ammessa la deducibilità ai fini IRAP della svalutazione dei "noni pregressi" per le banche
La Cassazione rigetta il "modello della causalità proporzionale" con un decalogo impeccabile sulla valutazione degli stati pregressi
sopravvenute norme sanzionatorie amministrative i "fatti pregressi", che dunque risultano non sanzionabili in alcun modo. Ciò in virtù del principio