, comma 2, c.p., né quale illecito amministrativo, in virtù del principio di legalità-irretroattività di tale illecito (art. 1 l. n. 689/1981
Irretroattività delle domande di riconoscimento della ruralità ex d.l. n. 70/2011
penalistico: la frammentarietà e l'extrema ratio del diritto penale; la legalità e l'irretroattività delle fattispecie incriminatrici; la necessaria
di legalità-irretroattività dell'illecito punitivo amministrativo e dell'impossibilità di estensione dell'art. 2, comma 4, c.p. oltre i casi di