monte" (in capo al soggetto erogante), né in quello "a valle" (in capo al soggetto beneficiario). Ciò vale anche per le sovvenzioni non aventi carattere
riguarda la deducibilità di tale compenso in capo alla società erogante, con specifico riferimento all'applicabilità del criterio di cassa o di competenza.
conoscenza della corresponsione, e porre l'obbligo di effettuazione delle ritenute fiscali in capo al terzo erogante limitatamente ad ipotesi del