La Corte internazionale di giustizia disattende le impostazioni volte a ritenere possibile un'ulteriore contrazione del principio dell'immunità
condivisa in quanto, oltre a porsi in contrasto con gli orientamenti della prassi amministrativa e della dottrina prevalente, disattende, non soltanto
condivisibile perché disattende il tenore letterale della disposizione, travisando la portata del principio di tassatività delle disposizioni sanzionatorie e