a) L'incapacità naturale del testatore. L'art. 591, 2° co., n. 3, c.c. subordina l'annullamento del testamento ad una rigorosa considerazione del
conservi la possibilità di fare testamento. Del resto, la norma di cui all'art. 591 c.c, non indica, tra i soggetti incapaci di disporre per testamento
artt. 120, 591, n. 3, e 775 c.c.), ovvero abbisogna di ulteriori condizioni (come nella fattispecie descritta dall'art. 428 c.c.), o ancora è
testamentaria, ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3, c.c.: è necessario che a causa di un'infermità - o (in generale) di altra causa perturbatrice - il