l'esclusione dalla successione, contenuta nel capoverso dell'art. 584 c.c., debba essere interpretata, non già come privazione del titolo a succedere, in capo al
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proprio debito con la società è data, infatti, dalla durata della privazione della libertà e dalle condizioni in cui, tale privazione si concretizza
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La limitazione/privazione della libertà personale si coniuga sempre più con il sovraffollamento delle strutture di detenzione generando situazioni in
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"privazione di effetti" contenuta nella direttiva 2007/66/CE, trasposta nel D.Lgs. n. 53 del 2010, e poi transitata nel codice del processo
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