delle prestazioni e gli elementi concorrenziali introdotti dal legislatore sono valutabili come aspetti delle politiche di contenimento della spesa
del danno, altresì affermando che il patrimonio deve essere valutato non dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in danaro
standard di riferimento. Gli indicatori identificati sono stati di due categorie: di Qualità, valutabili dal cliente finale, il paziente, e di performance
avvalentisi e quindi non parimenti valutabili nella suddetta materia. Dal Consiglio di Stato si è ribadito che l'insegnamento della religione cattolica è