., lungi dal reintegrare l'autore nella situazione preesistente, attraverso la tacita eliminazione della precedente rinunzia, si risolve in un atto di
insufficiente, alla luce dei principi della CEDU, se non accompagnato dalla possibilità di reintegrare l'appellante nei diritti e nelle facoltà non
testamentarie, e, solo ove si riveli insufficiente a reintegrare la quota di legittima, può essere esercitata anche contro i donatari. - B) Modalità di riduzione