non di lunga o indeterminabile durata, e non caratterizzate da tendenziale stabilità, che si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella
il danno risarcibile alle sole conseguenze pregiudizievoli prevedibili al momento del contatto con i convenuti, in misura inferiore rispetto
considerati prevedibili sviluppi di situazioni "in nuce" durante il matrimonio. In queste ipotesi, invece, apparirebbe più opportuno adottare un criterio che