, lasciati dalla ridimensionata fattispecie della falsa testimonianza. La l. 15 luglio 2009, n. 94 non è valsa a risolverli; ha fatto anzi riemergere le
rivela successivamente falsa, il giornalista può dimostrare che la diligenza da lui osservata nel controllo dei fatti e nel riscontro delle fonti
La sentenza chiarisce che il momento consumativo del delitto di manipolazione informativa corrisponde al luogo nel quale la notizia falsa viene
Il danno alla reputazione fra diffamazione e "falsa luce"
specie riconducibile alla figura del falso innocuo, in applicazione del principio secondo cui la valutazione dell'innocuità o meno della falsa