, alla alienazione a terzi di uno dei cespiti ereditari. b) Inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 487, ult. cpv., c.c. Non si può imputare
.). - C) Mancanza di diritti successori dell'adottante verso l'adottato. L'adozione civile non attribuisce diritti ereditari all'adottante, al fine di
efficacia reali, giacché volta alla restituzione dei beni ereditari, cui il legittimario ha diritto. Di conseguenza, trattandosi di un'azione a carattere
(o ad un legatario) l'obbligo di destinare, ex art. 2645 ter c.c., uno o più beni ereditari a vantaggio di un terzo. In tale ipotesi, la costituzione