Gli artt. 516 e 517 c.p.p. consentono al pubblico ministero di modificare o ampliare l'accusa nel corso del dibattimento. Resta aperta, tuttavia, la
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troppo attivo, che nel dibattimento interferisce nell'elaborazione della prova condotta dalle parti. Questa duplice anomalia deve essere superata.
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detentiva può, di regola, adottarsi all'esito del dibattimento.
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È opinione comune che l'allegazione di atti d'indagine al fascicolo per il dibattimento concordata tra le parti (artt. 431, comma 2, 493, comma 3
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erosione del principio della formazione della prova in dibattimento.
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prevedibile possibilità che il dibattimento possa condurre a diverse soluzioni. Ne consegue che il G.U.P. non potrà prosciogliere l'imputato - dovendo, al
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La dicotomia bioetica cattolica/bioetica laica, pone a questione il dibattimento tra universi di senso molto articolati da cui si trae l'invito
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artt. 651, 653 e 654 c.p.p.) e cioè da quelle assolutorie e/o di condanna in seguito a dibattimento e non da quelle di non doversi procedere per
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tipizzati e al potere di intervento del ministro in dibattimento) e ha introdotto, per la fase di transizione dal vecchio al nuovo regime, il principio
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