del 2005,configuri soltanto una mera nullità di carattere relativo ex art. 181 c.p.p., con la conseguenza che leffettivo vulnus al diritto di difesa
apposte a disposizioni testamentarie, che la pur indiretta coartazione della volontà dell'istituito reca, di per se, vulnus alla dignità dell'individuo.
L'attribuzione al "mediatore" del potere di certificazione delle sottoscrizioni delle parti, costituisce un grave vulnus al principio consolidato nel
procedimento, l'esplicazione di un potenziale vulnus, a fronte del quale l'operatore economico decide, in guisa dell'impugnativa di avere (eventualmente