sono identificabili come luoghi di lavoro pericolosi non tanto per le loro dimensioni ma per presenza di gas tossici, carenza di ossigeno, possibilità di
concausa dell'evento l'aver sottovalutato a lungo la persistenza di sintomi pericolosi dopo l'intervento. Gli AA., partendo dal caso concreto, hanno
indeterminato, che nel caso appunto di soggetti imputabili, pur se ritenuti pericolosi per la società, violano il diritto alla libertà, sancito dall'art. 5
che specificamente producono, in via ordinaria, rifiuti pericolosi o comunque non assimilabili. Sul punto la sentenza, anche alla luce dei
perplessità in relazione alla sua natura. Infatti, le lacune dell'articolo in esame lasciano intravedere dei pericolosi vuoti di tutela, che potrebbero