operatività della disposizione in esame, non è la composizione monocratica o collegiale del giudice bensì la complessità e delicatezza della materia del
monopersonale) o deliberazione (ove si tratti di ordine collegiale) deve essere adottata con la forma prescritta dal terzo comma dell'art. 152 l. f. e
materia di lavoro), l'eventuale reclamo deve essere deciso dal tribunale in composizione collegiale e non dalla Corte d'Appello.
introduce l'amministrazione di sostegno quale strumento di preferenza per la tutela dei soggetti deboli. c) Pronuncia di un'ordinanza collegiale di