Accollo dell'intero debito ereditario da parte di uno dei coeredi
. 754 c.c., ammette che, all'ordinaria mancanza di solidarietà tra coeredi del condebitore, possa supplire un patto stipulato tra costui, in previsione
per gli altri coeredi in sede di formazione della massa ereditaria da dividere. La dispensa dalla collazione interferisce in modo rilevante nei rapporti
tema di successive operazioni divisionali, prelazione dei coeredi e donazioni di quote su beni rientranti in comunione ereditaria.