La Corte costituzionale dichiara l'incostituzionalità dell'art. 391 bis c.p.c. ed estende la revocabilità per errore di fatto anche alle ordinanze
Dopo aver analizzato i profili di atipicità dell'incidente probatorio disciplinato dall'art. 391-bis, comma 11, c.p.p., l'A. affronta il problema
di convalida del fermo di indiziato di delitto ex artt. 384 e 391, comma 4, c.p.p., contrasta con la lettera e la portata dell'art. 307, comma 4
. Partendo dall'istituto dell'accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico - di cui dall'art. 391-septies, c.p.p. - l'estensore dell'ordinanza
ritrattazione al favoreggiamento personale, all'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice (art. 391 bis c.p.) volta tutelare l'efficacia delle
Art. 391-bis c.p.c.: una pronuncia di parziale incostituzionalità in tema di revocazione per errore di fatto delle decisioni della Cassazione
progressivo ampliamento dell'istituto della revocazione, estendendo la revocabilità per errore di fatto, normativamente prevista dall'art. 391-bis per
D.lgs. 81/2008 si ispira alla filosofia della direttiva europea 391/1989 ed alla organizzazione della prevenzione ivi presente, peraltro già recepita