L'art. 179, comma 2, c.c. costituisce una delle disposizioni di più controversa interpretazione dell'intero diritto di famiglia. In questo articolo
In virtù dell'art. 23, L. 31 luglio 2002, n. 179 e del D.M. 9 gennaio 2003, gli pneumatici ricostruibili non sono rifiuti, salvo che il detentore non
dall'art. 179, comma 2, c.c. e si soffermano sui principali problemi interpretativi posti da tale disposizione. Evidenziano come l'art. 179, comma 2
cui uno dei coniugi, intervenendo nel contratto stipulato dall'altro coniuge, riconosca a norma dell'art. 179, 2° co., c.c. la natura personale del bene
ricorrano i presupposti per la qualifica di bene personale ex art. 179 c.c. In quest'ultima ipotesi, la personalità del bene immobile usucapito potrà essere
L'irreclamabilità del decreto pronunciato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 179 l.fall.