ordinari rimedi previsti dagli artt. 1218 ss. c.c., ossia la costituzione in mora del debitore e il risarcimento del danno. A seguito della
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dolo o colpa, è di natura indennitaria, riconducibile nell'area dell'art. 1218 c.c., ed è diretto a compensare l'avente diritto della perdita subita
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obblighi suddetti determina, per entrambi, istituto scolastico e insegnante, una responsabilità ex art. 1218 c.c.
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modo alla vittima - posta la sostanziale identità tra la distribuzione dell'onere probatorio dell'art. 1218 c.c. e quella sancita dall'art. 2048 c.c
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dell'azione di cui all'art. 1218 c.c., come mezzo per ottenere il risarcimento che comunque è dovuto. La seconda prospettiva, invece, porta a
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