dal fatto che, secondo la normativa applicabile "ratione temporis", era da escludere che la stessa potesse essere ricompressa tra quelle contemplate
riguardo al profilo della disciplina applicabile ratione temporis alla luce dell'abrogazione dell'istituto in parola ad opera del D.Lgs. n. 113/2007 (cd
(dichiarazione di emergenza per legge in Campania), sia dei precedenti della Corte costituzionale, secondo cui è giustificata una differenziazione ratione loci