carico del cliente, bensì è la restituzione delle somme investite e ciò a titolo di risarcimento del danno c.d. in re ipsa.
invece dalla seconda massima, secondo cui il danno sarebbe in re ipsa e consisterebbe nella mera privazione della disponibilità dell'impresa.
paternità, escludendone però la risarcibilità in re ipsa laddove manchi la prova concreta di un danno derivante dall'inadempimento degli obblighi familiari
il profilo probatorio, non potendosi ritenere il danno esistenziale in re ipsa, anche se è possibile il ricorso a presunzioni semplici.
La risarcibilità in re ipsa del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione
patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione ed, in particolare, sulla possibilità di ritenere sussistente tale danno in re ipsa a fronte della
pregiudizio non patrimoniale che non può essere mai considerato in re ipsa.
Fumus in re ipsa del delitto e "giudicato cautelare" nel sequestro preventivo
necessità della relativa prova, abbandonandosi il pregresso orientamento del danno "evento", con riconoscimento della lesione "in re ipsa" in caso di
giurisprudenza è incline a sostenerne la natura di responsabilità oggettiva, di fatto ancorata al principio res ipsa loquitur, dall'altro lato