evidenzia come la normativa non preveda forme di tutela compiute e soddisfacenti: il divieto di rimborso officioso e l'esclusività del rimedio
Sui presupposti di esclusività e di continuità dei permessi parentali di cui all'art. 33 l. n. 104 del 1992
"infermieristico", e che coincida con la stabile convivenza; inoltre, interpreta il presupposto della esclusività come indisponibilità ed impossibilità
delle norme porta, infatti, ad affermare il principio di organicità ed esclusività del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, insuscettibile, anche