risente delle incertezze a proposito della natura giuridica dei crediti edilizi e, in particolare, del loro inquadramento tra gli istituti disciplinati
disciplinati dal comma 1 dell'art. 155 c.c. Sulla scorta di tali considerazioni, individua nell'affidamento alternato una possibile soluzione idonea a
dei diritti umani enunciati e disciplinati da Dichiarazioni, Convenzioni e Trattati internazionali.
tributario, adeguando i termini ivi disciplinati a quelli (più brevi) ora fissati dal codice di rito civile. Ciò consentirebbe, per un verso, al