(messa in dubbio da recente giurisprudenza amministrativa) sia attraverso un raffronto con la responsabilità civile ex artt. 2049 e 2050 c.c., sia
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esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. ed ex art. 2051 c.c. per cose in custodia, non ritenuto adeguato il regolamento del contratto
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Danno risarcibile ex art. 2050 c.c.: compatibilità tra responsabilità presunta, responsabilità oggettiva e danno non patrimoniale
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dannosi. L'inquadramento dogmatico della fattispecie si pone ancora nel solco dell'art. 2050 c.c., trattandosi di un evento lesivo verificatosi prima del
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Superato un precedente orientamento che voleva trasferibile al consegnatario la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. qualora la
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