della banca che abbia negoziato un assegno munito di clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata. La Cassazione ritiene che
previsto: in tale situazione è, quindi, legittimata la riportabilità, in capo alla trasformata società di persone, dell'eccedenza degli interessi
contestata l'"arbitraria" ripartizione, tale per cui, peraltro, l'Agenzia si è sentita legittimata a riqualificare la cessione come remissione dello stesso
materia imponibile che l'Amministrazione finanziaria è legittimata ad operare, al ricorrere delle circostanze che la giurisprudenza ha recentemente