Il difficile rapporto tra credito fondiario e fallimento: irrisolte incertezze interpretative e recenti novità legislative
fondiario, ne consente una deroga, allorché il curatore svolga, in sede esecutiva individuale, una domanda di collocazione delle preferenze in senso
Osservazioni sul privilegio processuale fondiario ex art. 41, comma 2 T.U.L.B. alla luce del decreto correttivo
) sulla disciplina del cosiddetto privilegio processuale fondiario sottolineando gli spazi di residua incertezza ed ipotizzando possibili soluzioni ispirate