dell'ordine di allontanamento (art. 14, comma 5-ter, d.lg. 286 del 1998). Nel successivo giudizio, tutti gli avvocati difensori invocano però l'assoluzione dei
il ricorso del p.m. contro una sentenza d'assoluzione, centrato per l'appunto su pretesi segnali d'allarme che la Cassazione ha ritenuto logicamente
assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 c.p.p
come giustificate e, quindi, non violatrici della Convenzione medesima. Tuttavia, tale giudizio di "assoluzione" é completo solo laddove la legge
volte la frase "sono deficiente" e, soprattutto, la successiva assoluzione dal delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina perché il fatto
sentenza di assoluzione dell'imputato, ne riconoscono la sopravvivenza alla legge "Pecorella", anche sulla scia di C. Cost., 6 febbraio 2007, n. 320, con