Art. 249.
ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure
dall'articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo; e) i processi lavorativi devono essere concepiti
con i precedenti d.l. nn. 181 e 249 del 2007, poi non convertiti in legge.