Art. 224.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti
all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile
e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di
del d.p.r. 224/1988 (ora confluito nell'art. 120 cod. cons.). La decisione costituisce, così, (principalmente) l'occasione per alcune riflessioni in
Il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, nell'intento di offrire una effettiva tutela al consumatore, ha disciplinato compiutamente la responsabilità del