Il diritto di informazione dei soci è esercitatile in assemblea, in applicazione dei principi chiave di chiarezza e di rappresentazione veritiera e
con la rappresentazione veritiera e corretta. Da un'attenta analisi del testo legislativo, le uniche disposizioni derogabili a tal fine risultano
nella due diligence e del loro "trattamento" sia delle conseguenze di una due diligence non veritiera.