recepita negli ordinamenti interni entro il 20 ottobre 2007.
, già recepita in giurisprudenza, dell'obbligo di motivazione del provvedimento di rigetto del recesso, eventualmente assunto dall'organo
dei clienti. L'A. sottolinea che, mentre la tesi contraria alla nullità già recepita dalla I sezione della Cassazione nella sentenza 29 settembre
unanimemente recepita, era controversa quanto meno in dottrina, prevalendo talora l'opinione secondo cui la disciplina del d.lg. C.p.S. 14 dicembre 1947