dell'insussistenza di una condotta illecita reprensibile ex art. 2598 c.c., nonché dell'assenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 82 del
accolta previa dimostrazione dell'unico dato realmente rilevante ai suoi fini, ossia l'insussistenza di un legame biologico tra il disconoscendo ed il
proposta per la prima volta in grado d'appello in un caso nel quale l'insussistenza del diritto imprudentemente fatto valere si è manifestata dopo la
previsione, in caso di violazione dell'obbligo, di sanzioni speciali, dalla natura degli interessi tutelati dall'opa e dall'insussistenza di un diritto
favorevolmente la sentenza nel suo duplice aspetto di maggior interesse: l'insussistenza del concorso di colpa del risparmiatore per violazione delle