dell'art. 67 l. fall., nonché della loro inopponibilità al fallimento ai sensi dell'art. 45 l. fall., con particolare riferimento ad atti che non
bene immobile ad una procedura esecutiva. Più precisamente, il Tribunale di Napoli, al fine di decidere sull'annullamento e/o sull'inopponibilità degli
sulla inopponibilità (quanto all'art. 37-bis del d.p.r. 600/1973) oppure, come accade per le disposizioni antielusive specifiche, sulla indeducibilità di
Inopponibilità alla controparte contrattuale degli accordi interni ad una parte plurisoggettiva