2006, n. 40, il cui art. 26 ha modificato l'art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla depenalizzazione, rendendo appellabile tanto l'ordinanza di
un ruolo decisivo in seguito alla depenalizzazione delle condotte di utilizzazione secondaria di informazioni privilegiate (c.d. insider secondario
sentenze equitative (e non, almeno per la materia della c.d. "depenalizzazione"), da ritenere invece sostituito con l'appello già per le sentenze
depenalizzazione di fatto del falso in bilancio, lasciando privo di adeguata tutela un bene (la trasparenza dell'informazione societaria) essenziale per il