destinazione dei frutti al mantenimento e di inalienabilità dei cespiti, entrambi previsti sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, costituiscano
prorogabilità, il rapporto tra gli organi della procedura e le modalità di alienazione dei cespiti. Vengono, poi, analizzati i poteri di sospensione della
che riguardano la eliminazione di cespiti dal circuito imprenditoriale, la Corte di cassazione esclude, correttamente, che l'art. 102, comma 4, del
deducibilità fiscale di maggiori ammortamenti, sarà tanto maggiore quanto più rapida sarà la procedura di ammortamento dei cespiti rivalutati o iscritti.