sociale. Tra l'altro, il Tribunale di Napoli sottolinea che l'amministratore/liquidatore non può discostarsi dai principi ex art. 2423 c.c., richiamati
Come è noto, in casi eccezionali, il quarto comma dell'art. 2423 c.c. impone di derogare alle disposizioni di Legge qualora esse siano incompatibili
: a tale proposito il Tribunale di Milano suggerisce di adottare gli schemi civilistici contenuti nell'art. 2423 c.c., sia per rendere il bilancio