riforma del 2005, della quale la sentenza non tiene conto. La sentenza, pur rimettendo la relativa valutazione al giudice nazionale, induce anche a
diritto
alla libertà personale del soggetto in vinculis, rimettendo totalmente nelle mani del personale degli uffici giudiziari la scelta del momento dell'invio
diritto
. Prov. di Bari si è pronunciata prima per la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale (sez. XXII) rimettendo gli atti
diritto
proporzionalità, rimettendo così alla giurisprudenza l'apprezzamento in ultima analisi della legittimità delle misure adottate. Inoltre, la tendenziale
diritto