deve essere quantificata in funzione del "valore normale" del bene stesso. La fatturazione operata a se stessi, sulla base di un prezzo di cessione
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adempimenti dei soggetti esonerati dagli obblighi di fatturazione.
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che, per effetto di precedenti orientamenti espressi con riguardo alle analoghe problematiche in materia di fatturazione elettronica, avevano
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La Corte di cassazione interviene nuovamente sugli effetti della fatturazione inesistente, sotto il profilo soggettivo, confermando che il
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rettificata), implica altresì che l'aliquota IVA applicata in fase di regolarizzazione debba essere la medesima della fatturazione originaria.
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contratti di locazione e di noleggio si ritiene che solo per la fatturazione di questi ultimi, in quanto consistenti in una "locatio operis", debba
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