una loro suddivisione in classi), induce l'A. ad auspicare l'abbandono del(l'ormai vuoto) richiamo ad esso, per un più concreto e coerente fondamento
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proposte con più classi di creditori.
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sui criteri di formazione delle classi, da estendersi anche alla decisione di non procedere alla formazione di alcuna classe.
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L'A. affronta il tema, più volte oggetto di dibattito, riguardante la possibilità di ammettere nel concordato preventivo una suddivisione per classi
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possibilità di una loro riduzione e, di conseguenza, la generale ammissibilità nel concordato preventivo del soddisfacimento in percentuale di classi di
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classi le sostanze e i metodi ritenuti "dopanti". Sul punto si sono registrati orientamenti difformi da parte della giurisprudenza di legittimità. Con
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